Inabilitazione
Cosa è
L’inabilitazione consente una capacità limitata agli atti di ordinaria amministrazione (atti giuridici e tutti quegli atti che non incidono sul patrimonio dell’inabilitato). Ci si riferisce agli articoli del Codice Civile, Titolo XII art. 414 e seguenti.
Chi può essere inabilitato
I maggiorenni che non sono in condizioni di gravità tali da essere interdetti.
Chi può richiedere l’inabilitazione
– Il coniuge;
– i parenti entro il quarto grado (figli, ascendenti e discendenti diretti, fratelli, zii, cugini primi);
– gli affini entro il secondo grado (generi, cognati, zii acquisiti);
– il Pubblico Ministero (un magistrato dell’Ufficio della Procura della Repubblica);
– gli operatori di servizi pubblici (assistenti sociali,….).
Procedura
Vedi “Interdizione”. Il giudice tutelare in questo caso nomina un Curatore.
Chi può essere curatore
– Un figlio maggiorenne;
– il coniuge;
– altra persona designata dal Giudice.
Colui che è nominato non può sottrarsi alla nomina, a meno che abbia più di 65 anni, tre figli, sia gravemente ammalato, eserciti già altra curatela.
I compiti del curatore
– Aiutare l’inabilitato ad amministrare i suoi beni;
– essere presente quando occorre riscuotere capitali e/o stare in giudizio.
Quando occorre l’autorizzazione del giudice tutelare
Per tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
Quando occorre l’autorizzazione del tribunale
– Vendere beni di una certa entità;
– costituire pegni o ipoteche;
– fare compromessi e transazioni.
Atti annullabili
Dopo la sentenza che ha dichiarato l’inabilitazione, gli atti compiuti dall’inabilitato che siano eccedenti l’ordinaria amministrazione e che siano stati compiuti senza il rispetto delle formalità sopra descritte possono essere annullati su istanza dello stesso inabilitato, dei suoi eredi o aventi causa.
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